CERCA

CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

 

( New York 20 novembre 1989; ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n° 176 )

Preambolo 

Gli Stati parti della presente Convenzione 

Considerato che, in conformità ai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo, 

Tenuto presente il fatto che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in una ampia libertà, 

Riconosciuto che le Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani che ad ogni individuo spettano tutte le libertà ed i diritti che vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione 

Ricordato che nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a misure speciali di protezione ed assistenza, 

Convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e quale ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, debba ricevere l'assistenza e la protezione necessaria per poter assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità, 

Riconosciuto che il fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione, 

Considerato che occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale nella società, ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà, 

Tenuto presente che la necessità di accordare speciale proiezione al fanciullo e' stata stabilita nella Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, ed e' stata riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (in particolare negli articoli 23 e 24) e nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (in particolare nell'articolo 10) e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel campo della protezione dell'infanzia, 

Tenuto presente che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, "il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita", 

Richiamate le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla protezione al benessere dell'infanzia con particolare riferimento all'affidamento e all'adozione su piano nazionale ed internazionale (risoluzione 41/85 dell'Assemblea generale, del 3 dicembre 1986), dell'insieme di regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile ("Regole di Bejing" risoluzione 40/33 dell'Assemblea generale del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla proiezione delle donne e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di conflitto armato (risoluzione 3318 (XXIX) dell'assemblea generale, del 14 dicembre 1974), 

Riconosciuto che in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolare difficoltà e che e' necessario accordare loro una particolare attenzione, 
Riconosciuta l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo 


Convenzione sui Diritti dell'Infanzia 


PRIMA PARTE 

Articolo 1 
Ai sensi della presente Convenzione s'intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne. 

Articolo 2 
1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione. 
2. Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attività, le opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia. 

Articolo 3 
1. In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione. 
2. Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere legislativo e amministrativo. 
3. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e dell'igiene e per quanto concerne la consistenza e la qualificazione del loro personale nonchè l'esistenza di un adeguato controllo. 

Articolo 4 
Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa e d'altro genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto attiene i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la gamma delle risorse di cui dispongono e, all'occorrenza, nel quadro della cooperazione internazionale. 

Articolo 5 
Gli Stati parti rispettano le responsabilità, i diritti ed i doveri dei genitori o, all'occorrenza, dei membri della famiglia allargata o della comunità, secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori o delle altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a quest'ultimo, in modo consono alle sue capacità evolutive, l'orientamento ed i consigli necessari all'esercizio dei diritti che gli riconosce la presente Convenzione. 

Articolo 6 
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita. 
2. Gli Stati parti si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo. 

Articolo 7 
1. Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito. 
2. Gli Stati parti assicureranno l'attuazione di questi diritti in conformità alle loro legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare in quelle situazioni in cui il fanciullo si troverebbe altrimenti privo di nazionalità. 

Articolo 8 
1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di conservare la propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari, quali riconosciuti per legge, senza interferenze illegali. 
2. Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga sollecitamente ristabilita la sua identità. 

Articolo 9 
1. Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga separato dai suoi genitori contro la loro volonta', a meno che le autorità competenti non decidano, salva la possibilita' di presentare ricorsi contro tale decisione all'autorita' giudiziaria, in conformita' alle leggi ed alle procedure applicabili, che tale separazione risulti necessaria nell'interesse superiore del fanciullo. Una decisione in tal senso pu? risultare necessaria in casi particolari, quelli in cui si verifichino episodi di maltrattamento o di negligenza da parte di genitori nei confronti del fanciullo o qualora, i genitori vivano separati, sia necessario fissare il luogo e la residenza del fanciullo. 
2. In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo 1, tutte le parti interessate devono avere la possibilita' di partecipare al dibattimento e di esporre le loro ragioni. 
3. Gli Stati parti debbano rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando cio' sia contrario all'interesse superiore del fanciullo. 
4. Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato parte, quali la detenzione, la reclusione, l'esilio, la deportazione o la morte (inclusa la morte per qualsiasi causa sopravvenuta nel corso della detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta, fornira' ai genitori, al fanciullo o, all'occorrenza, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri della famiglia, a meno che la divulgazione di queste informazioni non risulti pregiudizievole al benessere del fanciullo. Gli Stati parti devono accertarsi inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti di per se' alcuna conseguenza negativa per la persona o le persone interessate. 

Articolo 10 
1. In conformita' all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 9, qualunque richiesta presentata da un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia verra' presa in esame dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito umanitario e sollecitudine. Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze negative per i richiedenti ed i membri della loro famiglia. 
2. Un fanciullo i cui genitori risiedano in Stati diversi deve avere il diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori. A tal fine, e in conformita' all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi genitori di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno nel proprio paese. Il diritto di lasciare qualsiasi paese puo' essere oggetto esclusivamente alle restrizioni previste dalla legge, che risultino necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la moralita' pubblica, o i diritti e le libert? altrui, e che risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione. 

Articolo 11 
1. Gli Stati parti devono adottare le misure appropriate per lottare contro i trasferimenti illeciti all'estero di fanciulli ed il loro mancato rientro (nei paesi d'origine). 
2. A tal fine, gli Stati parti promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l'adesione agli accordi esistenti. 

Articolo 12 
1. Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua eta' ed al suo grado di maturita'. 
2. A tal fine, verr? in particolare offerta al fanciullo la possibilita' di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in conformita' con le regole di procedura della legislazione nazionale. 

Articolo 13 
1. Il fanciullo ha diritto alla liberta' di espressione. Questo diritto comprende la liberta' di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, a prescinderne dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo. 
2. L'esercizio di questo diritto puo' essere sottoposto a talune restrizioni, che pero' siano soltanto quelle previste dalla legge e quelle necessarie: 
a) al rispetto dei diritti e della reputazione altrui; 
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, della salute o della moralita' pubblica. 

Articolo 14 
1. Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione. 
2. Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza, dei tutori, di guidare il fanciullo nell'esercizio del diritto sopramenzionato in modo consono alle sue capacita' evolutive. 
3. La liberta' di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni puo' essere sottoposta solo a quelle limitazioni di legge necessarie a proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute e la moralita' pubblica, e le liberta' ed i diritti fondamentali altrui. 

Articolo 15 
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libert? di associazione e alla liberta' di riunione pacifica. 
2. L'esercizio di questi diritti non puo' essere sottoposto a restrizioni di sorta, salvo quelle previste dalla legge e che risultino necessarie in una societ? democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico, o per proteggere la salute o la moralita' pubblica, o i diritti e le liberta' altrui. 

Articolo 16 
1. Nessun fanciullo potra' essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, ne' a lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione. 
2. Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi. 

Articolo 17 
Gli Stati parli riconoscono l'importante funzione svolta dai mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed internazionali, in particolare a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonche' la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti devono: 
a) incoraggiare i mass-media a diffondere un'informazione e programmi che presentino un'utilita' sociale e culturale per il fanciullo e che risultino conformi allo spirito dell'articolo 29; 
b) incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione di un'informazione e di programmi di questa natura provenienti da diverse fonti culturali, nazionali ed internazionali; 
c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per ragazzi; 
d) incoraggiare i mass-media a prestare particolare attenzione ai bisogni linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze, 
e) promuovere l'elaborazione di appropriati principi direttivi destinati a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed i programmi che nuocciano al suo benessere, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 13 e 18. 

Articolo 18 
1. Gli Stati parti si devono adoperare al massimo per garantire il riconoscimento del principio secondo cui entrambi i genitori hanno comuni responsabilita' in ordine all'allevamento ed allo sviluppo del bambino. La responsabilita' di allevare il fanciullo e di garantire il suo sviluppo incombe in primo luogo ai genitori o, all'occorrenza, ai tutori. Nell'assolvimento del loro compito essi debbono venire innanzitutto guidati dall'interesse superiore del fanciullo. 
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti devono fornire un'assistenza adeguata ai genitori o ai tutori legali nell'adempimento delle loro responsabilita' in materia di allevamento del fanciullo, e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per l'assistenza all'infanzia. 
3. Gli Stati parti devono adottare appropriate misure per assicurare che i fanciulli i cui genitori svolgano un'attivita' lavorativa abbiano il diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati alla vigilanza dell'infanzia, se in possesso degli appositi requisiti per usufruirne. 

Articolo 19 
1. Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalita' fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre e' sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore o dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura. 
2. Tali misure proiettive comprenderanno, all'occorrenza, procedure efficaci per l'istituzione di programmi sociali miranti a fornire l'appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali e' affidato, nonche' per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso, d'inchiesta, di trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresi' comprendere procedure d'intervento giudiziario. 

Articolo 20 
1. Un fanciullo che venga privato, permanentemente o temporaneamente del suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse non possa essere lasciato in tale ambiente avra' diritto a speciale protezione e assistenza da parte dello Stato. 
2. Gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma di cura ed assistenza alternativa in conformita' alla loro legislazione nazionale. 
3. Tale assistenza alternativa puo' comprendere, tra l'altro, l'affidamento, la "kafala" prevista dalla legge islamica, l'adozione o, in caso di necessita', la sistemazione in idonee istituzioni per l'infanzia. Nella scolla di queste soluzioni, si terra' debito conto della necessita' di garantire una certa continuita' nell'educazione del fanciullo, nonche' della sua origine civica, religiosa, culturale e linguistica. 

Articolo 21 
Gli Stati parti che riconoscono e/o autorizzano il sistema dell'adozione devono accertarsi che l'interesse superiore del fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia e devono: 
a) assicurare che l'adozione del bambino venga autorizzata solo dalle autorita' competenti che verifichino, in conformita' alla legge ed alle procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti ed attendibili, che l'adozione possa aver luogo tenuto conto della situazione del fanciullo rispetto ai genitori, ai parenti ed ai tutori e che, all'occorrenza, le persone interessate abbiano dato il loro assenso consapevole all'adozione, dopo essersi avvalse delle consultazioni e consigli necessari in materia; 
b) riconoscere che l'adozione in un altro paese puo' essere considerato un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo, qualora questi non possa trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva nel proprio paese d'origine, o non possa trovare nel suddetto paese un'altra soddisfacente sistemazione; 
c) assicurare, in caso di adozione in altro paese che il fanciullo fruisca di misure di tutela e di condizioni equivalenti a quelle esistenti nel caso di adozione a livello nazionale; 
d) prendere tutte le debite misure atte a garantire che, nell'adozione in un altro paese, la sistemazione del fanciullo non comporti un lucro finanziario illecito per quanti vi siano implicati; 
e) perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la stipula di accordi bilaterali o multilaterali e compiere ogni sforzo in questo contesto per garantire che la sistemazione del fanciullo in un altro paese venga seguita dalle autorita' o dagli organi competenti. 

Articolo 22 
1. Gli Stati parti devono prendere appropriate misure per garantire al fanciullo che cerchi di ottenere lo status di rifugiato o che sia consideralo rifugiato in virtu' delle leggi e procedure internazionali o interne, che sia solo o accompagnato dai genitori o da qualsiasi altra persona, la fruizione di un'adeguata protezione ed assistenza umanitaria per consentirgli strumenti internazionali relativi ai diritti umani o di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parti. 
2. A tal fine, gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative e non governative competenti che collaborano con l'organizzazione delle Nazioni Unite per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in simili condizioni e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati ne' i genitori ne' alcun altro membro della famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in base ai principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa proiezione di cui unisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione, temporaneamente o permanentemente dell'ambiente familiare. 

Articolo 23 
1. Gli Stati parti riconoscono che un fanciullo fisicamente o mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignita', che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunita'. 
2. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali ed incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura delle risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi requisiti ed a quanti se ne prendano cura, dell'assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle condizioni del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di altri che si prendano cura di lui. 
3. In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile, l'assistenza fornita in conformita' al paragrafo 2 sara' gratuita, ogni qualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura del fanciullo, e sara' intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente disporre ed usufruire di istruzione, addestramento, cure sanitarie, servizi di riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti a far raggiungere al fanciullo l'integrazione sociale e lo sviluppo individuale piu' completo possibile, incluso lo sviluppo culturale e spirituale. 
4. Gli Stati parti devono promuovere nello spirito della cooperazione internazionale lo scambio di informazioni adeguate nel campo delle cure sanitarie preventive, del trattamento medio, psicologico e funzionale del fanciullo disabile fra cui la diffusione di informazioni concernerli i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonche', l'accesso a questi dati, allo scopo di consentire agli Stati parti di migliorare le loro capacita' e competenze e di ampliare la loro esperienza in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sara' rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo. 

Articolo 24 
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei piu' alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e alla fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi. 
2. Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto ed in particolare devono prendere misure appropriale per: 
a) ridurre il tasso di mortalita' neonatale ed infantile; 
b) garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche, con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base; 
c) combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base mediante, tra l'altro, l'utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenuto conto dei rischi di inquinamento ambientale; 
d) garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza, 
e) garantire che tutti i membri della societa', in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi di queste informazioni; 
f) sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori e l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare. 
3. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli. 
4. Gli Stati parti s'impegnano a promuovere e ad incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di garantire progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione. 

Articolo 25 
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorita' competenti a cure, prevenzione o trattamento fisico o mentale, il diritto ad un riesame periodico di tale trattamento e di qualsiasi altra circostanza relativa alla sua sistemazione. 

Articolo 26 
1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, nonche' delle assicurazioni sociali, e devono prendere misure necessarie perche' questo diritto venga pienamente realizzalo in conformit? alla loro legislazione interna. 
2. Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo richieda, tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni del fanciullo e delle persone responsabili del suo mantenimento nonche' di ogni altra considerazione pertinente in materia per quanto concerne la richiesta di prestazioni fatte dal fanciullo o a suo nome. 

Articolo 27 
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente atto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. 
2. I genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la responsabilita' di assicurare, nei limiti delle loro possibilita' e delle loro disponibilita' finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo. 
3. Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile nell'attuazione di questo diritto e, in caso di necessita', devono fornire un'assistenza materiale e programmi di supporto in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio. 
4. Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi della possibilita' di garantire il sostentamento del fanciullo da parte dei genitori o di altre persone aventi una responsabilita' finanziaria a tale riguardo, sia sul proprio territorio che all'estero. In particolare, allorquando la persona avente una responsabilita' finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso, gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonche' la stipula di trattati in materia e l'adozione di altri appropriati strumenti. 

Articolo 28 
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunita', devono in particolare: 
a) rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti; 
b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali l'introduzione della gratuita' dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza finanziaria nei casi di necessita'; 
c) rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacita', con ogni mezzo appropriato; 
d) rendere l'informazione educativa e l'orientamento professionale disponibile ed alla parlata di tutti i fanciulli; 
e) prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono. 
2. Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che la disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignita' umana del fanciullo ed in conformita' alla presente Convenzione. 
3. Gli Stati parti devono promuovere e favorire la cooperazione internazionale in materia di educazione, in particolare al fine di contribuire all'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel mondo intero e facilitando l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare considerazione. 

Articolo 29 
1. Gli Stati parti concordano sul fatto che l'educazione del fanciullo deve tendere a: 
a) promuovere lo sviluppo della personalita' del fanciullo, dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto l'arco delle sue potenzialita'; 
b) inculcare nel fanciullo il rispetto dei dritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite; 
c) inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identita', della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonche'‚ il rispetto dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui e' originario e delle civilt? diverse dalla propria; 
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilita' della vita in una societa' libera, in uno spirito di comprensione, di pace di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi, e persone di origine autoctona; 
e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale. 
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 deve essere interpretata quale interferenza nella liberta' degli individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative, a condizione che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'istruzione impartita in tali istituii risulti conforme alle norme minime prescritte dallo Stato. 

Articolo 30 
Negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persona di origine autoctona, il fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctona non deve essere privato del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o praticare la religione o di avvalersi della propria lingua in comune con gli altri membri del suo gruppo. 

Articolo 31 
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attivita' ricreative proprie della sua eta' ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. 
2. Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione di adeguate attivita' di natura ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza. 

Articolo 32 
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. 
2. Gli Stati parti devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per garantire l'applicazione di questo articolo. A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni pertinenti di altri strumenti internazionali, gli Stati parti devono in particolare: 
a) fissare l'eta' minima per essere ammessi ad un impiego; 
b) stabilire un'appropriata disciplina in materia di orario e di condizioni di lavoro; 
c) stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l'effettiva applicazione di questo articolo. 

Articolo 33 
Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze. 

Articolo 34 
Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tal fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata su piano nazionale, bilaterale e multilaterale, per prevenire: 
a) l'induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attivita' sessuali illecite; 
b) lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illecite; 
c) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici. 

Articolo 35 
Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata su piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma. 

Articolo 36 
Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto del suo benessere. 

Articolo 37 
Gli Stati parti s'impegnano a garantire che: 
a) nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; ne' la pena capitale, ne' l'ergastolo senza possibilita' di liberazione debbano venire irrogate per reati commessi da persone in eta' inferiore ai 18 anni; 
b) nessun fanciullo debba essere privato della sua liberta' illegalmente o arbitrariamente. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono venire utilizzati esclusivamente come misura estrema, e per il periodo piu' breve possibile; 
c) qualsiasi fanciullo privato della liberta' debba essere trattato con umanita' e rispetto per la dignita' umana, e secondo modalita' che tengano conto delle persone della sua eta'. In particolare qualsiasi fanciullo privato della liberta' deve essere detenuto separato dagli adulti, a meno che la soluzione contraria non sia considerata preferibile nell'interesse superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e visite, salvo circostanze particolari, 
d) qualsiasi fanciullo privato della liberta' debba avere il diritto di potersi prontamente avvalere dell'assistenza legale o di qualsiasi altra natura, non che‚ del diritto di contestare la legittimita' di tale privazione di liberta' davanti ad un tribunale o un'altra autorita' competente, indipendente e imparziale, e il diritto ad una rapida decisione sul suo caso. 

Articolo 38 
1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare ed a garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario applicabili nei casi di conflitto armato e la cui tutela si estenda ai fanciulli. 
2. Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per garantire che nessuna persona in eta' inferiore ai l5 anni prenda direttamente parte alle ostilita'. 
3. Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi persona che abbia compiuto il 15mo anno di eta' ma non ancora il 18mo, gli Stati parti si sforzeranno di dare la precedenza ai piu' anziani. 
4. In conformit? all'obbligo che loro incombe in virtu' del diritto internazionale, di proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato. 

Articolo 39 
Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avra' luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di se' e la dignita' del fanciullo. 

Articolo 40 
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato e riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ad essere trattato in un modo che risulti atto a promuovere il suo senso di dignita' e valore, che rafforzi il suo rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali altrui, e che tenga conto della sua eta', nonche' dell'esigenza di facilitare il suo reinserimento nella societa' e di fargli assumere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima. 
2. A tal fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali, gli Stati parti devono garantire in particolare che: 
a) nessun fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto colpevole di aver infranto la legge penale a causa di atti o omissioni che non erano proibiti dal diritto nazionale o internazionale nel momento in cui furono commessi, 
b) qualsiasi fanciullo sospetto o accusato di aver infranto la legge abbia almeno le seguenti garanzie: 
I. essere considerato innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata; 
II. essere sollecitamente e direttamente informato delle accuse a suo carico, o all'occorrenza, tramite i suoi genitori o tutori, ed avere l'assistenza legale o di altra natura nella preparazione e presentazione della sua difesa; 
III. avere la propria causa istruita senza indugi da un organo giudiziario o da un'autorita' competente, indipendente e imparziale, in un'udienza equa e conforme alla legge, in presenza del legale o con altra adeguata assistenza, a meno che cio' non sia considerato contrario all'interesse superiore del fanciullo, ed in particolare, in ragione della sua eta' o condizione, nonche' di quella dei suoi genitori o tutori; 
IV. non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole, interrogare o far interrogare i testimoni a carico, ed ottenere la comparizione e la deposizione dei testimoni a discarico, in condizioni di uguaglianza; 
V. se considerato colpevole di aver infranto la legge penale, presentare appello contro tale pronunciamento e qualsiasi provvedimento ad esso conseguente presso un'istanza giuridica o a un'attivita' competente, indipendente e imparziale di grado pi? elevato, come stabilito dalla legge, 
VI. avvalersi dell'assistenza gratuita di un interprete, qualora non sia in grado di parlare o di comprendere la lingua utilizzata; 
VII. avere il pieno rispetto della sua "privacy" in tutte le fasi del procedimento 
3. Gli Stati parti devono cercare di promuovere l'adozione di leggi, procedure, l'insediamento di autorit? e di istituzioni riguardanti in modo specifico i fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti colpevoli di aver infranto la legge penale, e in particolare s'impegneranno a: 
a) fissare un'eta' minima al di sotto della quale i fanciulli devono essere considerati non capaci di infrangere la legge penale; 
b) adottare misure, ogni qualvolta risulti possibile ed auspicabile, per trattare i casi di tali fanciulli senza far ricorso a procedimenti giudiziari, a condizione che il diritto umano e le garanzie legali siano pienamente rispettati. 
4. Saranno previste norme relative alla tutela, all'orientamento e alla supervisione, alla consulenza, all'affidamento familiare, a programmi di formazione educativa generale, professionale nonche' a soluzioni alternative al trattamento istituzionale, al fine di garantire che i fanciulli vengano trattati in modo adeguato al loro benessere e proporzionato sia alla loro specifica condizione sia al reato commesso. 

Articolo 41 
Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudichera' il dettato di qualsiasi normativa che risulti pi? favorevole alla realizzazione dei diritti del fanciullo e che sia contenuta: 
a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure 
b) nel diritto internazionale in vigore in quello Stato. 



SECONDA PARTE 

Articolo 42 
Gli Stati parti si impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme della Convenzione, in modo attivo ed adeguato, tanto agli adulti quanto ai fanciulli. 

Articolo 43 
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parli nella realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtu' della presente Convenzione, sara' istituito un Comitato sui diritti del fanciullo, che svolgera' funzioni qui sotto indicate. 
2. Il Comitato sara' composto di 10 esperti di alta qualita' morale e riconosciuta competenza nel campo disciplinato dalla presente Convenzione. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini ed agiranno a titolo personale, tenuto conto di un'equa ripartizione geografica nonche', dei principali ordinamenti giuridici. 
3. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla base di una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte puo' designare una persona tra i suoi cittadini. 
4. La prima elezione dei membri del Comitato avra' luogo non oltre 6 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi dalla data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite inviera' una lettera agli Stati parti con l'invito a sottoporgli i rispettivi nominativi entro due mesi. Il Segretario generale preparera' quindi una lista in ordine alfabetico delle persone designate con l'indicazione degli Stati parti che le hanno designate e la sottoporra' agli Stati parti della Convenzione. 
5. L'elezione sara' effettuata nel corso di una riunione degli Stati parti convocata dal Segretario generale nella sede delle Nazioni Unite. Alla riunione, per la validita' della quale si richiede il quorum dei due terzi degli Stati parti, risulteranno elette quelle persone che avranno ottenuto il piu' alto numero di voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati presenti e votanti. 
6. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati, sono rieleggibili. Il mandato di cinque dei membri eletti alla prima elezione scadra' al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente della riunione. 
7. In caso di morte di un membro del Comitato, o di sue dimissioni, o di suo impedimento ad assolvere il proprio compito per qualsiasi altro motivo, lo Stato parte che ha designato tale membro provvedera' a designare un'altro esperto tra i propri cittadini fino alla scadenza del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato. 
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. 
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni. 
10. Le riunioni del Comitato si terranno normalmente presso la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo appropriato deciso dal Comitato. Il Comitato terra' almeno una riunione l'anno. La durata delle sessioni del Comitato ? fissata e modificata, se necessario, da una riunione degli Stati parti della presente Convenzione, previa approvazione dell'Assemblea generale. 
10 bis. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornira' il personale necessario ed i locali atti ad assicurare l'efficace adempimento delle funzioni del Comitato ai sensi della presente Convenzione. 
11. (Con l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione, riceveranno emolumenti prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalita' ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale) oppure (Gli Stati parti sono responsabili delle spese dei membri del Comitato nell'adempimento delle loro funzioni). 
12. (Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative allo svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato compreso il rimborso alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del personale e dei locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10 bis di questo articolo). 

Articolo 44 
1. Gli Stati parti s'impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporto sulle misure da essi adottate per applicare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi compiuti nella realizzazione di questi diritti: 
a) entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati; 
b) successivamente ogni cinque anni. 
2. I rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno i fattori e le eventuali difficolta' che impediscano agli Stati parti di assolvere pienamente gli obblighi previsti nella presente Convenzione. I rapporti devono anche contenere informazioni sufficienti che consentano al Comitato di avere un'idea precisa in merito all'attuazione della Convenzione in quel paese. 
3. Lo Stato parte che abbia presentato un rapporto iniziale completo non e' tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai sensi del paragrafo I/b a ripetere le informazioni di base precedentemente tornite. 
4. Il Comitato puo' richiedere agli Stati parti ogni ulteriore informazione relativa all'applicazione della Convenzione. 
5. ll Comitalo sottoporra' all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite il Consiglio economico e sociale, ogni due anni, rapporti sulle proprie attivita'. 
6. Gli Stati parti s'impegneranno a garantire un'ampia diffusione ai loro rapporti nel proprio paese. 

Articolo 45 
Allo scopo di promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo disciplinato della Convenzione medesima: 
a) Le agenzie specializzate, l'UNICEF ed altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione tacenti capo al loro mandato. Il Comitato puo' invitare le agenzie specializzate, l'UNICEF e qualsiasi altro organismo competente che riterra' appropriato a fornire pareri sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza. Esso puo' invitare le agenzie specializzate e l'UNICEF a sottoporgli rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza. 
b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene opportuno, alle agenzie specializzate, all'UNICEF e ad altri organismi competenti qualsiasi rapporto degli Stati parti che contenga una richiesta o indichi un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti del Comitato eventualmente espressi su questa richiesta o indicazioni; 
c) Il Comitato puo' raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di intraprendere a suo nome studi su temi specifici relativi ai diritti del fanciullo; 
d) Il Comitato puo' formulare suggerimenti e raccomandazioni in ordine generale basati sulle informazioni ricevute a norma degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Tali suggerimenti e raccomandazioni saranno trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'attenzione dell'Assemblea generale unitamente agli eventuali commenti degli Stati parti. 



TERZA PARTE 

Articolo 46 
La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati. 

Articolo 47 
La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. 

Articolo 48 
La presente Convenzione restera' aperta all'adesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. 

Articolo 49 
1. La presente Convenzione entrera’ in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. 
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrera’ in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione. 
Articolo 50 
1. Ogni Stato parte puo’ proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza e’ sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale. 
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti. 
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati. 
Articolo 51 
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione. 
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione. 
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui e’ ricevuta dal Segretario Generale. 

Articolo 52 
Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale. 

Articolo 53 
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e’ designato come depositario della presente Convenzione. 

Articolo 54 
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 

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